Trasformazione normativa: nuovi quadri normativi globali e na-zionali per l’economia circolare
Gli anni 2025 e 2026 segnano una svolta nella normativa sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Dall’inasprimento della convenzione di Basilea al previsto «EU Circular Economy Act», fino alla revisione della Legge svizzera sulla protezione dell’ambiente: le nuove disposizioni richiedono ai sistemi di riciclaggio, alle aziende di riciclaggio e alle auditrici e agli auditori un adeguamento radicale dei propri processi. Particolare attenzione è rivolta al potenziamento del riutilizzo (ReUse) e alla trasparenza dei flussi di materiali.
Il contesto globale
La convenzione di Basilea ridefinisce le regole del gioco. Dal 1o gennaio 2025 sono in vigore in tutto il mondo norme più severe per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le modifiche agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea – promosse in modo determinante da un’iniziativa della Svizzera e del Ghana – mirano a impedire l’esportazione di RAEE verso Paesi privi di adeguate infrastrutture di trattamento.
La precedente distinzione, secondo cui solo i cosiddetti «rifiuti pericolosi» erano soggetti a controlli rigorosi, è stata di fatto abolita. Ai sensi della convenzione di Basilea, per «rifiuti pericolosi» si intendono i rifiuti che sono esplosivi, infiammabili (facilmente infiammabili o auto-infiammabili), ossidanti, tossici o molto tossici, infettivi, corrosivi, pericolosi per l’ambiente o che possono sviluppare gas tossici oppure rilasciare sostanze pericolose dopo lo smaltimento. Da poco tutti i rifiuti – compresi quindi anche tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – sono soggetti alla procedura d’assenso preliminare con conoscenza di causa (procedura PIC). Di conseguenza, ciò riguarda ora anche i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche privi di sostanze pericolose, che rientrano nella nuova voce Y49 (allegato II), mentre le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate con caratteristiche pericolose (ad esempio a causa del contenuto di sostanze tossiche) sono classificate nella nuova voce A1181 (allegato VIII). Per le aziende svizzere di esportazione ciò comporta un notevole aumento degli oneri amministrativi: ogni esportazione destinata al riciclaggio all’estero richiede ora il consenso scritto degli Stati di destinazione e di transito, il che può comportare tempi di preparazione più lunghi e potenziali difficoltà di stoccaggio. In questo contesto, le auditrici e gli auditori devono verificare con maggiore attenzione se siano state presentate le notifiche corrette e se gli impianti destinatari soddisfino gli standard per un trattamento rispettoso dell’ambiente.
Dinamiche dell’UE: un nuovo sistema operativo per l’economia circolare
Sebbene la Svizzera non sia membro dell’UE, le direttive di Bruxelles influenzano in modo determinante il mercato locale, poiché i produttori e le aziende di riciclaggio svizzeri sono strettamente integrati nelle catene del valore europee. Quattro filoni normativi si intrecciano in questo contesto e ridefiniscono i requisiti:
Progettazione ecocompatibile (ESPR) e passaporto digitale del prodotto
Il «Regolamento sulla progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili» (ESPR) sostituisce la precedente direttiva sulla progettazione ecocompatibile e sposta l’attenzione dall’efficienza energetica alla circolarità dei materiali. L’elemento centrale è il passaporto digitale del prodotto (DPP), che verrà introdotto gradualmente a partire dal 2026/27. Funge da gemello digitale del prodotto fisico e memorizza i dati relativi alla provenienza, all’impronta di CO2, alla composizione (compresa la percentuale di materiale riciclato), alla riparabilità e allo smontaggio. Si applica principalmente ai produttori e ai distributori, ma fornirà alle aziende di riciclaggio informazioni precise sui materiali utilizzati e sulle sostanze nocive (ad esempio materie prime critiche o ritardanti di fiamma). Ciò dovrebbe consentire una separazione più accurata in base alla varietà.
Diritto alla riparazione («Right to Repair»)
La direttiva 2024/1799 rafforza la posizione di consumatrici e consumatori e delle aziende di riparazione indipendenti. Entro luglio 2026 gli Stati membri devono garantire che i produttori siano tenuti a effettuare le riparazioni anche dopo la scadenza del periodo di garanzia legale a un costo ragionevole. Inoltre, devono mettere a disposizione informazioni sulle riparazioni e sui pezzi di ricambio senza alcuna discriminazione. Ciò costringe i produttori a creare strutture di assistenza efficienti e a tenere in magazzino i pezzi di ricambio per un periodo che può arrivare fino a dieci anni: una sfida logistica che riguarda anche i produttori svizzeri che esportano i propri elettrodomestici nell’area dell’UE.
Regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie (2023/1542)
A partire dal 18 febbraio 2027 entrerà in vigore l’obbligo di rimovibilità e sostituibilità delle batterie dei dispositivi da parte delle consumatrici e dei consumatori. In questo modo, l’incollaggio delle batterie negli smartphone o nei computer portatili viene di fatto vietato. Per le aziende di riciclaggio, ciò dovrebbe ridurre notevolmente il rischio di incendio negli impianti, poiché le batterie potranno essere rimosse con molta più facilità. Inoltre, il passaporto digitale della batteria garantisce trasparenza non solo sui parametri tecnici e sulla composizione chimica, ma anche sulle prestazioni e sull’invecchiamento, il che dovrebbe facilitare la scelta tra il conferimento di una seconda vita ai prodotti e il riciclaggio dei materiali. Allo stesso tempo, il regolamento prevede quote di recupero crescenti per il litio (dal 50 % entro il 2027 all’80 % entro il 2031) e il cobalto (rispettivamente 90 % e 95 %), il che richiede nuove tecnologie di riciclaggio altamente efficienti.
Regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, revisione della direttiva RAEE e «Circular Economy Act»
La proposta legislativa relativa al «Circular Economy Act» (CEA), annunciata per il terzo trimestre del 2026, segna una svolta strategica: l’economia circolare non viene più definita esclusivamente in termini di politica ambientale, ma come elemento centrale della competitività industriale nell’ambito del «patto per l’industria pulita». La revisione della direttiva RAEE e del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti (WSR) costituisce parte integrante di questo pacchetto.
- Mercato delle materie prime secondarie: l’obiettivo è la creazione di un vero e proprio mercato unico dei materiali riciclati. Si discute dell’armonizzazione dei criteri «End of Waste» (cessazione della qualifica di rifiuto). L'adozione di criteri uniformi a livello dell'UE mira a definire lo status dei materiali riciclati di alta qualità come prodotti, facilitando così gli scambi transfrontalieri.
- Stimolo della domanda: al fine di ridurre la dipendenza dalle materie prime primarie, si sta valutando l’introduzione di un «Mandatory Recycled Content» (quota di utilizzo di materiali riciclati) per ulteriori gruppi di prodotti. Ciò dovrebbe svincolare il mercato di sbocco delle materie prime secondarie dalla volatilità dei prezzi delle materie prime.
- Access to Waste: con questo motto si discute di come fermare il deflusso illegale dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di come mantenere in Europa le materie prime in essi contenute.
Per le aziende svizzere che operano nel settore del riciclaggio, queste norme non hanno alcun effetto diretto. Tuttavia, potrebbero comportare indirettamente controlli più severi sulle esportazioni, nonché l’uso (per il momento facoltativo) di nuovi sistemi di notifica digitale.
Quadro giuridico svizzero: Iniziativa Parlamentare (Iv. Pa.) 20.433
Con la revisione della Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) nell’ambito dell’Iv. Pa. 20.433 («Rafforzare l’economia circolare svizzera»), le regole del gioco nel panorama dello smaltimento dei rifiuti in Svizzera cambiano radicalmente.
La leva più importante risiede nella ridefinizione del concetto di «smaltimento» (art. 7, cpv. 6bis LPAmb). Il legislatore ha ampliato esplicitamente la definizione, cosicché ora anche la «preparazione per il riutilizzo» (ad es. controllo, pulizia, riparazione) è considerata giuridicamente come smaltimento. La modifica dell’art. 7 della LPAmb introduce la possibilità di reimmettere i prodotti provenienti dal flusso dei rifiuti nel ciclo produttivo.
A corredo di ciò, l’art. 30d, cpv. 1 LPAmb riveduto pone ora il riutilizzo allo stesso livello del recupero dei materiali (riciclaggio) nella gerarchia dei rifiuti. Entrambe le procedure hanno la precedenza rispetto al recupero energetico.
Focus: preparazione per il riutilizzo
La preparazione per il riutilizzo non è più considerata solo una nicchia, ma parte integrante della nuova logica normativa. Attraverso progetti pilota, i due sistemi di riciclaggio Swico Recycling e SENS eRecycling stanno valutando il potenziale e la fattibilità nell’ambito delle strutture di raccolta esistenti. La struttura e i risultati dei progetti pilota di Swico Recycling e SENS eRecycling sono descritti nell’articolo «Prolungamento della durata di utilizzo: sviluppi nel settore del ReUse».
Conseguenze per le operatrici e gli operatori nel sistema RAEE
Aziende di riciclaggio e centri di raccolta
I requisiti infrastrutturali stanno aumentando. La raccolta non distruttiva di apparecchiature riutilizzabili richiede personale qualificato e soluzioni logistiche adeguate, ad esempio per evitare fattori che compromettono il riutilizzo durante la raccolta, come i danni causati dagli agenti atmosferici. Allo stesso tempo, è necessario padroneggiare le procedure di esportazione più complesse previste dalla convenzione di Basilea relative alla categoria di rifiuti Y49. Prima che i processi semplificati di trattamento e recupero dovuti al passaporto digitale del prodotto e alla maggiore facilità di rimozione delle batterie siano percepibili nei flussi di apparecchi End of Life, dovrà passare probabilmente ancora del tempo.
Auditrici e auditori
L’ambito di focalizzazione degli audit potrebbe essere ampliato in modo da coprire, oltre ai processi di riciclaggio e di eliminazione delle sostanze nocive, anche la fase di preparazione per il riutilizzo.
Conclusioni
L’ondata normativa degli anni 2025 e 2026 è ben più di un semplice sforzo burocratico e segna un cambiamento strutturale fondamentale. L’attenzione si sta spostando dalla semplice gestione «End of Life» al mantenimento del valore attraverso il riutilizzo e alla garanzia dell’approvvigionamento di materie prime strategiche. Mentre l’UE sta creando un solido mercato interno delle materie prime secondarie grazie al «Circular Economy Act» e a rigide quote di utilizzo dei materiali riciclati, la Svizzera deve trovare il proprio posto in questo nuovo contesto. Per le aziende di riciclaggio locali che operano nel mercato transfrontaliero del riciclaggio, ciò significa che, da un lato, la compatibilità con gli standard globali ed europei – che si tratti della convenzione di Basilea e della procedura PIC o della qualità dei materiali riciclati (CEA) – diventa per i riciclatori il «pezzo forte». D’altra parte, i nuovi requisiti in materia di progettazione ecocompatibile dei nuovi apparecchi (ESPR) e di riutilizzo degli apparecchi usati («Right to Repair», LPAmb) offrono loro anche opportunità in termini di nuove opzioni di recupero.